Castellammare di Stabia/Milano, 18 aprile 2025

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, ha emesso una sentenza destinata a fare giurisprudenza in materia di esami di abilitazione alla professione forense.

Con la pronuncia n. 01400/2025, pubblicata oggi, il TAR ha accolto il ricorso presentato da un’aspirante avvocato contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento del provvedimento con cui era stata esclusa dalla prova orale dell’esame di abilitazione, sessione 2023.

I FATTI

La candidata, rappresentata dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, aveva impugnato la valutazione negativa (14/30) ricevuta dalla XVIII Sottocommissione per gli esami di Avvocato istituita presso la Corte d’Appello di Napoli. Nel ricorso si contestava in particolare la mancanza di una motivazione descrittiva a supporto del voto numerico attribuito all’elaborato scritto, redatto il 12 dicembre 2023.

IL QUADRO NORMATIVO

Il TAR Lombardia ha sviluppato un’approfondita analisi del quadro normativo, evidenziando come la disciplina dell’esame di abilitazione forense sia evoluta nel tempo. Mentre la legge n. 247 del 2012 aveva introdotto all’art. 46 un obbligo specifico di annotare “osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato”, l’applicazione di tale norma è stata ripetutamente differita nel tempo.

La sessione 2023 dell’esame, in particolare, è stata regolata da una disciplina speciale (art. 4-quater del d.l. n. 51/2023) che ha previsto lo svolgimento di una sola prova scritta, invece delle tre tradizionalmente previste.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

Il collegio giudicante, presieduto dal dott. Marco Bignami, con il dott. Mauro Gatti come estensore, ha ritenuto fondata la censura relativa all’insufficienza del voto numerico per l’assolvimento dell’onere motivazionale.

La sentenza ha evidenziato come il contesto fattuale sia radicalmente mutato rispetto a quello che in passato aveva giustificato la sufficienza della motivazione meramente numerica:

  1. Drastica riduzione dei partecipanti (9.703 nella sessione 2023 contro i 27.451 della sessione 2016)
  2. Riduzione da tre a una delle prove scritte

In questo nuovo scenario, secondo il TAR, non è più sostenibile che l’esigenza di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa renda inesigibile la formulazione di una motivazione ulteriore rispetto al solo punteggio numerico.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Il Tribunale ha affermato che, sebbene l’applicazione dell’art. 46 della legge n. 247/2012 sia stata differita, è necessario interpretare la normativa in modo costituzionalmente orientato. La scelta legislativa per una motivazione non più affidata solo a un punteggio, unita al mutamento della situazione fattuale, impone che i giudizi espressi dalla commissione d’esame siano supportati da una motivazione ulteriore rispetto a quella solo numerica.

La sentenza rappresenta un significativo passo avanti nella tutela dei diritti dei candidati agli esami di abilitazione forense, stabilendo il principio secondo cui, nell’attuale contesto, le commissioni esaminatrici devono fornire elementi motivazionali che consentano di comprendere le ragioni del giudizio espresso, in modo più specifico rispetto al mero voto numerico.

L’IMPATTO DELLA DECISIONE

Questa pronuncia potrebbe avere ripercussioni significative sull’organizzazione delle future sessioni d’esame, imponendo alle commissioni esaminatrici di adottare modalità di valutazione più trasparenti.

Il principio affermato dal TAR Lombardia potrebbe inoltre estendersi ad altri concorsi e procedure selettive pubbliche, rafforzando il diritto dei candidati a conoscere le ragioni delle valutazioni ricevute.

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La sentenza è scaricabile cliccando qui.

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